sabato 29 agosto 2009

13. Il Costituzionalismo

Nel XVII secolo in Inghilterra i sudditi riescono ad ottenere “il primo governo parlamentare della storia sulla base dell’esplicito riconoscimento che l’esercizio del potere di coercizione dello Stato doveva essere regolato da leggi scritte, e che queste dovevano contemplare la tutela della vita, della persona e della proprietà dei governati. Tuttavia, si dovrà attendere la guerra di indipendenza delle colonie americane per avere la prima «Dichiarazione dei diritti del cittadino» che fu quella della Virginia (1776), nella quale era contemplato anche il rivoluzionario diritto di «riformare, mutare o abolire» il governo qualora questo, a insindacabile giudizio del popolo, fosse risultato oppressivo” (PELLICANI 1998b: 790). Per la prima volta, anche il re era soggetto alla legge, mentre le leggi erano soggette alla costituzione. Ecco che nasceva il cosiddetto Stato di diritto. Anche questo era, dunque, il prodotto di rapporti di forza fra dominanti e dominati.
“La costituzione sono esattamente i valori, i diritti, i principi sulla cui base una comunità decide di ordinare la propria convivenza pacifica” (BALDASSARRE 2002: 21). L’idea che sta alla base del c. è che dev’esserci una norma generale superiore a tutti gli altri poteri dello Stato e tale da poter garantire il singolo cittadino perfino dinanzi al re. In estrema sintesi, la c. rappresenta il punto d’incontro di due princìpi, quello della sovranità popolare e quello dei diritti dell’individuo, in virtù dei quali “la onnipotenza della legge, che pur rispecchia la volontà della maggioranza dei cittadini, deve arrestarsi di fronte a certe libertà civili e politiche, che sono riconosciute a tutti i cittadini anche se appartenenti alla minoranza, e che costituiscono intorno a ciascuno di essi una specie di fortilizio individuale, di cui lo stato costituzionale si impegna in anticipo a non tentare l’espugnazione” (Calamandrei 1995: 19). Si tratta, in sostanza, di definire alcuni princìpi generali e porli al di sopra di ogni altro potere. Secondo Nicola Matteucci, il c. è “quella tecnica giuridica attraverso la quale ai cittadini viene assicurato l’esercizio dei loro diritti individuali e, nel contempo, lo Stato è posto nelle condizioni di non poterli violare” (1992: 523).
La costituzione è elaborata da un’Assemblea costituente appositamente designata su mandato popolare. Dunque, essa non costituisce un “atto di governo, ma l’atto di un popolo che crea un governo” (in MATTEUCCI 1992: 526). Una volta stesa, la costituzione dev’essere ratificata con un referendum popolare. Quindi si affida alla Corte costituzionale il compito di farla rispettare. La prima costituzione scritta è stata quella della Virginia (1776).

13.1. La Costituzione nella storia
Le prime costituzioni si limitavano essenzialmente a definire l’organizzazione del potere, mentre, era riportata a parte una Dichiarazione dei diritti, che di solito si ispiravano al giusnaturalismo, il che significa che era discrezionale per il sovrano il riconoscimento dei diritti dei sudditi e, in ogni caso, questi non avevano alcun potere giurisdizionale di farli valere. Nelle c. più recenti “questa visione si rovescia. Prima si stabiliscono i valori e i principi di dignità umana; poi, si stabilisce che il potere deve rispettare e perseguire quei diritti e quei valori” (BALDASSARRE 2002: 20-1). Più precisamente, nella prima parte si enunciano i principi, nella seconda si illustra l’organizzazione del potere. Il risultato è comunque sovrapponibile. In entrambi i casi, infatti, la costituzione svolge la funzione di trasformare i diritti naturali in leggi positive dello Stato e di porle al di sopra dello stesso sovrano. Per di più, la costituzione divide il potere politico in tre aree indipendenti o poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), e tutto ciò allo scopo di garantire l’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini.

13.2. Il Costituzionalismo e la democrazia
Uno Stato si riconosce dalla sua Costituzione (non importa che sia scritta o meno), non solo in ordine ai princìpi cui si ispirano le sue leggi, ma anche da come questi princìpi vengono attuati nella pratica. Ed è proprio qui il nodo della questione che voglio sollevare: i princìpi costituzionali accomunano DR e DD. Dunque, la teoria democratica è una. Quello che cambia è il modo di attuarla.

13.3. Il Costituzionalismo DD
Il c. DD esprime princìpi analoghi a quelli affermati dal c. DR. In particolare, essa afferma che “la persona è valore supremo in quanto tale” (BALDASSARRE 2002: 52) e che è la costituzione a legittimare lo Stato e non lo Stato a legittimare la costituzione. “La mutazione genetica, subita dallo stato di diritto liberale, consiste proprio in questa rivoluzione copernicana, in quanto mette al centro dell’ordinamento giuridico non più lo stato ma l’uomo come persona” (BALDASSARRE 2002: 48). Ciò equivale ad ammettere che non è l’individuo al servizio dello Stato, ma lo Stato al servizio dell’individuo o, detto in altri termini, che non è il potere politico che precede i diritti, ma i diritti il potere. È in questo mettere al primo posto la persona nei confronti dello Stato che ravvisiamo l’essenza del c. DD, che tuttavia è un’essenza condivisa con la DR. Quello che dovrebbe caratterizzare il c. DD è la corrispondenza tra la teoria e la pratica, ovverosia il fatto che il primato della persona dev’essere «effettivo» e deve tradursi in sovranità. Ciò vuol dire che la sovranità appartiene alla persona, che la esercita per mezzo della costituzione.

13.4. Il Costituzionalismo DR
Per definizione, i valori della C. sono supremi e relativamente immodificabili. Infatti, nemmeno l’Unione Europea ha il potere di modificare la C. italiana o disattendere i suoi princìpi. Si può facilmente comprendere, pertanto, l’enorme potere che esercita la Corte costituzionale, cui è demandata la facoltà di dire l’ultima parola sulla costituzionalità delle leggi del paese. Il punto debole di questa realtà è che la Corte costituzionale non è responsabile giuridicamente di ciò che fa e non risponde ad altri che all’”opinione pubblica” (BALDASSARRE 2002: 33). È come dire che essa esercita un potere sovrano autoreferenziale e non fondato sul popolo, ossia, in ultima analisi, un potere antidemocratico. Ma questo costituisce un problema secondario, il vero problema essendo invece che in tutti i paesi a regime DR non c’è alcuna garanzia che i principi proclamati nella c. vengono poi applicati fedelmente nella vita quotidiana e i fatti dimostrano che spesso i paesi DR sono incoerenti, nel senso che dicono delle cose e ne fanno delle altre.

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